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Detrazioni Fiscali IRPEF (50-65%)– Lavori di ristrutturazione e Miglioramento Energetico

Quadro normativo

Con il presente articolo cercherò di portare un po’ di chiarezza riguardo alle detrazioni fiscali a seguito di lavori di ristrutturazione degli immobili residenziali andandole a differenziare rispetto agli incentivi legati al miglioramento energetico. La guida dell’agenzia delle entrate riguardante le ristrutturazioni edilizie e le agevolazioni fiscali, reperibile presso il sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), chiarisce innanzitutto chi sono i soggetti che possono usufruire della detrazione fiscale IRPEF pari al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 con un limite massimo di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare.
Per l’anno 2017 il testo del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” è arrivato alla Camera. Tante le misure per la casa contenute all’articolo 2 “Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive.
Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal decreto. Viene prorogata al 31 dicembre 2017 anche la detrazione fiscale del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 fino a un massimo di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare.
Viene introdotta, con riferimento ad interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, una detrazione pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2016, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell’anno 2017 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

detrazioni-fiscali1Possono usufruire della detrazione non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetti degli interventi e che sostengono le relative spese, quindi anche locatari o comodatari.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali su cui spettano le agevolazioni fiscali sono quelli indicati all’art.3 del D.p.r. 380/2001 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; tale D.p.r. specifica quali siano i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo, sottolineando che la manutenzione ordinaria è ammessa solo quando riguarda parti comuni di edifici residenziali condominiali.
A questo punto è bene chiarire le definizioni urbanistiche di tali interventi edilizi che ci vengono fornite dalla nuova legge regione toscana L.R. 8 luglio 2016, n°43 modifiche alla L.R. 65/2014 che al titolo VI “Disciplina dell’attività edilizia” al capitolo II “Disciplina degli atti ” all’art.135 definisce gli interventi sottoposti a SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività) tra cui alla lettera b comma 2 “ gli interventi di manutenzione straordinaria ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino le volumetria complessiva e la sagoma degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti alla destinazione d’uso…”
Alla lettera c dello stesso comma sono esplicitati gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio ed a assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso ne consentano destinazioni d’uso ad esso compatibili…”
Altro discorso per le attività di edilizia libera ben specificati all’art.136 in cui rientrano sia le opere di manutenzione ordinaria che straordinaria.
Nell’ambito della manutenzione ordinaria il singolo proprietario può depositare una semplice CIL ( comunicazione di inizio lavori) presso il proprio ufficio tecnico comunale, ma non avrà diritto alle agevolazioni fiscali a meno che i lavori non riguardino parti comuni di edifici residenziali condominiali.
Nell’ambito della manutenzione straordinaria si potrà depositare una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) avvalendosi del proprio tecnico di fiducia, regolarmente iscritto al proprio ordine o collegio di appartenenza usufruendo a questo punto delle agevolazioni fiscali.
Ricadono all’interno di tali agevolazioni anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche; gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico; gli interventi per la bonifica dell’amianto; gli interventi per l’adozione delle misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza sismica; inoltre l’installazione di apparecchi per il rilevamento del gas; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione di corrimano.
Dopo questo quadro normativo generale, vorrei semplificare il tutto andando a chiarire nella pratica “dell’uomo di strada” gli interventi detraibili introducendo alcuni esempi pratici.

Manutenzione ordinaria per condomini – parti comuni – tramite CIL
Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, ascensori, cisterne, fognature ecc.

Manutenzione straordinaria – tramite CILA o SCIA
Esempi di manutenzione straordinaria sono l’installazione di ascensori e scale di sicurezza; realizzazione e miglioramento servizi igienici; sostituzione di infissi esterni e serramenti e persiane; rifacimento di scale e rampe; recinzione dell’area privata; costruzione di scale interne; apertura di finestre per esigenze di areazione locali; aperture di nuove porte o finestre; costruzione di nuovi servizi igienici inampliamento della superficie e del volume esistente.

Interventi di Ristrutturazione Edilizia
Per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera nel so complesso una nuova costruzione.
Se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione aspetta solo per le spese riguardanti la parte esistente e non per l’ampliamento che si configuara come una nuova costruzione.
Per usufruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale con riferimento alla causale norma art.16-bis del D.p.r. 917/1986, codice fiscale del beneficiario della detrazione. I contribuenti devono conservare copia dei bonifici effettuati con le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale (65%) prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Per quanto riguarda l’IVA la prestazione di servizi relativa a manutenzione ordinaria o straordinaria realizzate su immobili residenziali è previsto un regime agevolato pari al 10%.
E’ obbligo che i beni sottoposti a IVA agevolata siano acquistati e messi in opera dalla ditta che esegue i lavori. I beni acquistati direttamente dal committente non possono essere soggetti all’agevolazione.

Riguardo alle detrazioni ai fini IRPEF legate agli interventi di miglioramento energetico pari al 65% in dieci anni, bisogna fare un discorso diverso in quanto per poterne usufruire è necessario effettuare una comunicazione all’ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) tramite il portale internet http://finanziaria2016.enea.it .
ENEA gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente fin dalla loro istituzione, avvenuta con la Legge n°296/06 (Legge Finanziaria 2007) e detiene l’incarico di effettuare le verifiche ed i controlli dei requisiti richiesti dalle norme agevolative nell’ordine del conseguimento del risparmio energetico.
I beneficiari di queste detrazioni sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
In particolare, le detrazioni vengono riconosciute se le spese sono state sostenute per i seguenti interventi (Art. 1, Legge Finanziaria 2007):
comma 344 riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero edificio;
comma 345 miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio (attraverso la coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti o parti di essi o l’installazione di schermature solai);
comma 346 installazione di pannelli solari ;
comma 347 sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Nella pratica sono detraibili la sostituzione di serramenti e infissi; l’installazione di caldaie a condensazione; installazione di caldaie a biomassa (pellet), installazione di pannelli solari; installazione di pompe di calore; coibentazione di pareti e coperture; riqualificazione energetica globale; schermature solari.
L’iscrizione al portale ENEA e la successiva dichiarazione possono essere effettuate dal singolo cittadino ma consiglio di avvalersi di un tecnico di fiducia per le misurazioni e asseverazioni necessarie.
Per meglio far capire l’iter necessario supponiamo di avere una abitazione in cui gli infissi sono tutti in legno a vetro singolo e vogliamo sostituirli con infissi a norma in pvc con doppio vetro comprensivi di oscuranti.
Prima di tutto bisogna assicurarsi di comprare degli infissi che soddisfino i requisiti di legge per la zona climatica in cui ci troviamo: Isola d’Elba zona climatica C trasmittanza termica minima infissi pari a 2.1 W/m2K. Tale valore viene fornito dal produttore dell’infisso al momento dell’acquisto.
A questo punto un tecnico dovrà calcolare, anche con metodi semplificati specificati sul sito ENEA, la trasmittanza degli infissi esistenti in modo da dimostrare il miglioramento energetico.
Una volta finiti i lavori ed entro 90 giorni dalla loro chiusura un tecnico, o lo stesso proprietario, potranno collegarsi al portale ENEA per inserire tutti i dati inerenti i lavori di sostituzione degli infissi; alla fine dell’inserimento e una volta spedita la dichiarazione, dopo pochi minuti ci verrà inoltrata una mail con il codice CPID da conservare assieme alle fatture e ai bonifici effettuati. (sono detraibili non solo i beni ma anche i costi per la messa in opera)
I moduli originali inviati a ENEA devono essere firmati dal tecnico e/o dal proprietario-beneficiario dell’intervento e conservati assieme alle fatture e ai bonifici.
Condizione necessaria per ENEA è il miglioramento della prestazione energetica di un immobile esistente; non si possono applicare tali agevolazioni su nuove costruzioni o su ampliamenti di immobili esistenti.
Ogni intervento sopra descritto ha un proprio iter di invio, come ben esplicitato sul sito ENEA.

Per usufruire delle detrazioni, sia che siano per ristrutturazione (50%), che per miglioramento energetico ( 65%) i pagamenti vanno effettuati solamente tramite bonifico specificando nell’oggetto il tipo di detrazione richiesta. Voglio ancora ricordare ai lettori che le due agevolazioni non sono cumulabili, chi utilizza la detrazione della ristrutturazione per la sostituzione degli infissi non può usufruire della detrazione ENEA.

Spero di aver fatto un po’ di chiarezza sulle agevolazioni a cui possiamo accedere per ristrutturare e migliorare i nostri immobili e invito tutti a approfondire la questione con i propri tecnici di fiducia che potranno consigliare al meglio a seconda delle singole situazioni.

Arch.Alessandro Pastorelli

1 Commento

  1. marco

    Buonasera, la sostituzione degli infissi con nuovi infissi che soddisfino i requisiti di legge è considerata manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria? cioè nella comunicazione all’ENEA devo allegare la relativa pratica edilizia per manutenzione straordinaria o essendo considerata manutenzione ordinaria ho a che fare solo con l’ENEA e quindi la comunicazione al Comune non è dovuta, grazie.

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